Sul ddl sicurezza ci sono troppe norme complicate che toccano vari temi caldi?

Vediamo gli articoli in carrellata, uno ad uno, semplificati, per capirci qualcosa e per essere persone sicure di essere consapevoli e libere, almeno col pensiero.

Premetto che gli articoli sono l’esito di un riassunto e di una semplificazione nell’ottica di
comprendere meglio il nocciolo senza addentrarsi troppo nel “giuridichese” e nei cavilli più specifici, per quanto possibile, con un linguaggio più “potabile”.
Se non è esaustivo c’è un dossier di 150 pagine (che si può tranquillamente o nervosamente
leggere).

Il ddl sicurezza è un disegno di legge approvato alla Camera e in corso di esame al Senato; è un insieme di 38 norme/articoli che agiscono, principalmente, a modificare alcune fattispecie (situazioni disciplinate dal diritto) del codice penale.

DdL Sicurezza, gli articoli

Sono di vario tipo, si passa da norme su resistenze a pubblici ufficiali, a materia antimafia, ad aggravanti su accattonaggio di minori, truffe agli anziani, manifestazioni con blocchi stradali, occupazioni di immobili, rivolte carcerarie dei detenuti ecc…

  • Art 1 > Introduzione del reato di detenzione di materiale con istruzioni sull’uso di strumenti bellici per commettere delitti con finalità di terrorismo. Per chi detiene documenti e materiale (quindi non necessariamente quello che “fa” il reato) con istruzioni su sostanze esplosive o altre informazioni è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.
  • Art 2 > Registrazione di dati identificativi di chi noleggia un autoveicolo nell’ottica di prevenire attacchi terroristici. E’ prevista l’iscrizione con anticipo ad una precisa piattaforma informatica (cargos). La norma già esiste, ma aggiunge che chi viola questa disposizione e non si registra in tale piattaforma commette un reato punito fino a 3 mesi di arresto.
  • Art 3 > Documentazione antimafia. Se delle imprese decidono di collaborare tra loro (si dice fare “contratto di rete”), devono comunque dimostrare di non avere legami con la mafia. Se un’impresa ha legami con la mafia, il prefetto può impedirle di firmare contratti o ricevere finanziamenti pubblici. Però, se questo divieto rischia di far chiudere l’impresa e mettere in difficoltà i lavoratori, il prefetto può decidere di non applicarlo per evitare problemi troppo gravi per i dipendenti.
  • Art 4 > Divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari per le persone maggiorenni dopo l’avviso orale del questore. La norma precisa formalmente il giudice che deve decidere se applicare il divieto di utilizzo di strumenti informatici.
  • Art 5> Esclusione dai benefici riconosciuti ai superstiti di vittime di criminalità organizzata quando questi siano parenti fino al quarto grado dei mafiosi e non dimostrano di avere interrotto definitivamente i legami familiari e affettivi con il soggetto coinvolto nella criminalità organizzata.
  • Art 6 > Protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia con identità di copertura. La norma già prevista rafforza le modalità di autorizzazione e registrazione di tali documenti estesi a familiari.
  • Art 7 > Beni confiscati alla mafia. Temi complessi e specifici. Viene esteso il termine per impugnare (appellare) le misure di prevenzione, ad esempio, un provvedimento di sequestro o confisca. Si ha più tempo per fare ricorso contro tale provvedimento (da 10 si passerebbe a 30 gg). Poi sono introdotti obblighi di verifica tecnica sui beni sequestrati, e si stabiliscono nuove modalità di gestione per le aziende confiscate.
  • Art 8 > Definizione di « articolo pirotecnico »: (utile per chi deve comprare i fuochi d’artificio a capodanno) Qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno, o una combinazione di tali effetti, grazie a reazioni chimiche esotermiche auto-mantenute”. La definizione volta a favorire controllo su misure di regolamentazione e sorveglianza più efficaci, riducendo i rischi associati alla vendita e all’uso di articoli pirotecnici.
  • Art 9 > Revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna per i reati di terrorismo ed eversione, ma solo nei casi in cui si ha un’altra cittadinanza per evitare casi di apolidia (persona che non è cittadina di nessuno Stato)

Sicurezza, tema occupazione immobili

  • Art 10 > nuovo reato > Occupazione arbitraria di immobile che specifica destinato a domicilio altrui. Già esistono i «reati contro il patrimonio» invasione dei terreni ed edifici  e sono puniti da 2 a 4 anni di reclusione e nei casi in cui si aggiunge all’invasione il pericolo per la salute pubblica e incolumità pubblica da 2 a 6 anni. Ora si introdurrebbe il reato di occupazione arbitraria di immobile con specifica destinato a domicilio altrui (pg 56) punito con la reclusione da 2 ai 7 anni previsto per chiunque con violenza e minaccia occupa o detiene l’immobile e impedisce il rientro del proprietario o chiunque cede ad altri l’immobile occupato. Se rilasci l’immobile non sei punito. Se il delitto è commesso ai danni di persona incapace il reato è perseguibile d’ufficio (non c’è bisogno della denuncia della vittima, ma chiunque sa può denunciare)
  • Art 11 > Circostanze aggravanti: A) aggravante generale per tutti i reati quando sono commessi su treno o nelle stazioni B) aggravante speciale per truffa nei confronti di anziani > (fino ad ora da 6 mesi a 3 anni). La pena prevederebbe da 2 a 6 anni e multa da 700 a 3000 euro.

Tema manifestazioni

  • Art 12 > Danneggiamento in occasione di manifestazioni di cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o minaccia ecc. Esiste già ed è punito da 1 a 5 anni, ma si introduce la specifica, in occasione di manifestazioni, prevedendo la pena da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e si aggiunge una multa 15 mila €.
  • Art 13 > Divieto di accesso e flagranza differita A) allontanamento e divieto di accesso ad aree urbane per chi ha commesso reati contro persona o patrimonio. Si specifica in occasione di manifestazioni in luogo pubblico e si dispone il divieto di accesso nelle aree individuate di chi ha commesso il reato per chi è stato denunciato o condannato per reati contro patrimonio (furto, rapina). B) flagranza differita: se nel corso di manifestazione c’è lesione al pubblico ufficiale, la persona può essere arrestata anche se reato risulta da documentazione fotografica e non solo in flagranza.
  • Art 14 > blocco stradale/ ferroviario con il proprio corpo. Resistenza passiva: chi impedisce la circolazione ostruendo con il proprio corpo la strada ordinata (e ora anche ferrata) è sottoposto non solo ad illecito amministrativo punito da 1000 a 4000€ ma diventa penale (quindi reato). Reclusione fino a 1 mese e 300 € multa, da 6 mesi a 2 anni se fatto da più persone. (Nota mia: detta norma “anti-Gandhi”. Già solo il nome…rispecchia il paradosso del nostro Governo che fa della libertà di manifestazione pacifista un reato !)
  • Art 15 > Detenute madri. Non c’é più il rinvio obbligatorio della pena per le donne incinte o madri di figli di età inferiore ai 3 anni, ma è facoltativo – a discrezione del giudice. Fino ad adesso madri e donne incinte non vanno in carcere. Ora il luogo di detenzione si chiamerà istituto di custodia attenuata (se il figlio ha meno di età 1 anno)
  • Art 16 > Reato di accattonaggio (fare elemosina). Punire il favoreggiamento, induzione e costrizione dell’accattonaggio. I minori sono considerati fino ai 16 anni e non più solo fino ai 14 anni. E’ punito da 1 a 3 anni, ora arriva fino a 5 anni. Se  il/la bambin* è impiegato/indotto a fini di profitto e con minaccia e violenza è prevista una pena fino a 6 anni di carcere.
  • Art 17 > 100 vigili urbani in più in Sicilia !

Tema Canapa

  • Art 18 > divieto di importazione, cessione, lavorazione, commercio, trasporto (ecc) di cannabis sativa = quella al di sotto di 0,2 di THC. Quindi chiuderanno i negozi che la vendono, (sbrigatevi a fare la scorta !)

Tema Pubblico Ufficiale

  • Art. 19 > Violenza o minaccia a pubblico ufficiale
    Posto che il reato esiste già, se un pubblico ufficiale, in particolare appartenente alla polizia giudiziaria o alle forze dipubblica sicurezza (polizia, carabinieri, guardia di finanza) è oggetto di violenza o minaccia durante l’esercizio delle sue funzioni, la pena è aumentata di 1/3 rispetto alla pena da 1 a 5 anni. Non sono previste attenuanti, salvo che l’autore del reato sia minorenne. È inoltre prevista un’aggravante se la violenza è finalizzata a impedire la realizzazione di un’opera pubblica.
  • Art 20 > Lesioni personali a pubblico ufficiale
    È introdotta una specifica fattispecie di reato per le lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni
    (in generale, sempre)Attualmente la disposizione è circoscritta o a lesioni a personale sociosanitario o in caso del pubblico ufficiale, in situazioni di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (perchè è perlopiù negli stadi che succede il panico.). Pene, le stesse: da 2 a 5 anni per lesioni semplici, da 4 a 10 per gravi (pericolo di vita) da 8 a 16 per gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso o arto).
  • Art. 21 > Videosorveglianza per forze di polizia
    Le forze di polizia possono, facoltativamente, indossare dispositivi di videosorveglianza durante i servizi di mantenimento dell’ordine pubblico.
  • Art. 22 > Benefici economici per agenti di polizia
    Viene introdotto un beneficio economico per le spese legali (fino a 10.000 euro) per gli agenti di polizia o i pubblici ufficiali indagati o imputati in procedimenti relativi a fatti inerenti al servizio svolto
    (fatto salvo che se è colpevole li deve restituire. (Nota mia: è comunque ASSURDO, sto favoritismo solo per la polizia? Stato di polizia allert ?)  e l’art. 23 concerne i familiari del deceduto.
  • Art 28 > Si autorizzano agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza non solo le armi in dotazione di servizio ma anche altre. Ad es. arma da fuoco, rivoltella, pistola di ogni misura, bastoni animati lunghezza inferiore 65 cm) per fini di difesa personale. (Nota mia: certo, in effetti una pistola sola non basta mai. Sicuramente meglio una rivoltella in più ad un carabiniere che distribuire spray al peperoncino alle ragazze che di notte vanno in giro sole e si potrebbero proteggere da qualche maniaco. Non era male come pensierino di Natale un bonus-spray, per i buoni propositi dell’anno nuovo, no è? diamo più avvocati ai poliziotti che alle vittime di violenza domestica, non si offendano i poliziotti per bene, non è colpa loro.)
  • Art 29 > Tutela delle funzioni della Guardia di finanza. Reclusione fino a 2 anni di comandante di nave straniera che non obbedisce a ordini di nave da guerra nazionale per controllo di documenti di bordo o quando commette atti contro naviglio della guardia di finanza (fino a 10 anni). ( Nota mia: anche detta norma anti- “cattive-acque”).
  • Art 24>  Inasprimento reato deturpamento di cose altrui. Da 1000 a 3000 (prima era 300 a 1000) se sono immobili per funzioni pubbliche
  • Art 25> Inasprimento sanzioni codice della strada. Punita l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi: da 100 a 400 euro passerebbe da 200 a 600€
  • Art 26 > Sicurezza negli istituti penitenziari: A) aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi se fatto in istituto penitenziario. Si aumenta di 1/3 la pena del reato (ovvero da 6 mesi a 5 anni). B) Si introduce il reato di rivolta in carcere (fatta da 3 o + persone) e punita resistenza passiva sempre in carcere da 1 a 5 anni e per gli organizzatori da 2 a 8 anni. (Nota mia: ASSURDO punire il dissenso pacifico e dal carcere, che famo, non si esce più?)
  • Art 27 > nuovo reato che punisce proteste violente nei CPR come le rivolte in carcere. Da 1 e 6 mesi a 5 anni di reclusione. (prima era fino a 4 anni) e chi promuove e organizza fino a 7 anni. (Nota mia: però poi spendere 13 milioni di euro dello Stato per portare 8 migranti in Albania, in una nave militare gigante con 100 unità di personale che poi si spaparanzano in hotel, non è assolutamente grave, no no, una bazzecola).
  • Art 30 > tutela delle forze armate che partecipa a missioni internazionali. Utilizzo dispositivi e programmi informatici
  • Art 31 potenziamento attività di informazione per la sicurezza. Es: tutela processuale di operatori di organismi di informazione
  • Art 32 > Sanzioni amministrative e chiusura negozio da 5 a 30 gg per chi vende SIM a chi non ha permesso di soggiorno. (Nota mia: no no, i criminali non si compreranno le SIM del cell. in nero, no no.)
  • Art 33 > creazione di albo di esperti che affianchino vittime di usura

Articoli di “sostegno” ai detenuti

  • Art 34 > assegnazione lavori esterni per i carcerati purché non siano detenuti legati a criminalità organizzata terroristica o eversiva.
  • Art 35 > favorire attività lavorativa detenuti anche ad aziende agevolando le imprese a farlo con una riduzione di aliquote (pagano meno tasse)
  • Art 36 > estendere apprendistati professionalizzanti ai detenuti
  • Art 37 > organizzazione lavoro detenuti: semplificare relazioni imprese-carceri, iniziative di promozione del lavoro
  • Art 38 > attuazione di norme con le risorse finanziarie disponibili

Per tirare un po’ le somme…

  • La maggior parte delle norme sono delle modifiche o delle aggravanti su reati già esistenti
  • Il problema di questo ddl sicurezza è soprattutto di carattere simbolico quando aggiunge aggravanti. In alcuni casi invece si mostra pericoloso per la repressione passiva e quindi di una manifestazione pacifica che perlopiù tocca giovani attivisti che hanno a cuore la terra. Ma tanto per Salvini sono solo dei fricchettoni che seguono il canto degli uccellini. E poi, il nuovo reato di rivolta nelle carceri affollate, dimostra la volontà di uno Stato che si gira dall’altra parte e non vede la quantità di suicidi dei detenuti e che invece di investire sulla prevenzione e quindi sulla formazione, sull’ascolto, sull’educazione, sul concilio tra le persone, pensa di arginare il dissenso rafforzando la sua autorità, cosa che invece porterà solo all’inasprimento tanto di queste pene quanto degli esseri umani che erano più pacifici o pacifisti e ora lo saranno sempre meno.  

Nota positiva? il ddl è una mossa certamente politica, perché spetta a magistrati (pubblici ministeri che fanno le indagini) e poi ai giudici condannare o meno, a seconda dell’interpretazione delle leggi, della costituzione e delle direttive europee, caso per caso, a discrezione propria e del collegio di chi giudicherà.

Quindi ci appelliamo alla loro lungimiranza e al buonsenso, sperando che, allora, il fascicolo su un gruppo di attivisti per il clima o contro le guerre e la vendita delle armi che si siede per strada venga archiviato, per pensare a problemi seri, tipo i reati di corruzione per l’appalto dei rifiuti, in crescita, fino al giorno in cui, purtroppo, tutti/e non ci sederemo neanche sulla stessa merda, ma sopra la plastica che il nostro pianeta non smaltisce e sta ingurgitando protestando in silenzio. Noi siamo a fare, per lui, resistenza passiva…sotto qualche raffica di vento e uragano che tanto poi “passa”.

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