Il 2 marzo 2022 l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge (S. 988) recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.

Dopo numerosi dibattiti e discussioni e con lo stralcio delle norme relative all’agricoltura bio-dinamica (ne abbiamo parlato qui) il testo deve quindi considerarsi definitivo e in vigore a tutti gli effetti, una volta pubblicato in gazzetta ufficiale.

La legge disciplina tutto il mondo del biologico – comprendendo quindi sia le autorità preposte alla sua tutela sia i produttori e i consumatori e quindi il mercato di tali prodotti – ad eccezione dei controlli, affidati al Ministero delle Politiche agricole (Mipaaf) e disciplinati da un’altra norma.

L’importanza della nuova legge

Il testo ha una sua importanza perché comprende una serie di disposizioni atte a disciplinare un settore strategico, sin qui regolato da norme europee (non esaustive) o interventi legislativi estemporanei e parziali.

Il secondo comma dell’art. 2 definisce la produzione biologica come quella

attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità”.

Si tratta di una definizione generosa e importante, per almeno due ragioni.

In primo luogo, identifica tale metodo produttivo come un’attività di interesse nazionale, dando quindi risalto alla sua importanza pubblicistica: la produzione con metodo biologico non è una mera attività economica finalizzata al profitto, come le altre, ma costituisce un’attività che ricopre un interesse generale, di portata nazionale. Inoltre, con le parole citate la norma delimita il campo di applicazione che non si limita ai contesti esclusivamente locali, estendendosi all’intera penisola.

In secondo luogo, la norma identifica due funzioni, che non sono di poco conto: una funzione sociale e una ambientale. L’agricoltura biologica serve quindi a tutelare l’ambiente e a migliorare le condizioni sociali e il benessere diffuso.

È lo stesso testo in esame a spiegare perché: perché il metodo produttivo in parola è basato sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere alimentare, sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Sono tutte attività di grande importanza, che vengono qui richiamate per offrire una motivazione della legge in questione, la cui ratio è quindi di favorire una produzione ritenuta utile e con effetti positivi in una serie di ambiti fondamentali della nostra società.

L’articolo 5, il tavolo tecnico

Una figura interessante è quella istituita e disciplinata dall’art. 5, ossia il tavolo tecnico. Questo, composto da numerosi soggetti provenienti sia dalle istituzioni (nazionali e locali), sia dalla comunità degli esperti e dal mondo accademico, sia infine dagli operatori del settore e dai vertici delle associazioni più rappresentative, svolge i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d’azione di cui all’articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell’ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell’Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l’indirizzo e l’organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra il Ministero, gli enti locali e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d’azione per favorire l’ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

La legge ricorre quindi a una struttura tecnico-politica, a composizione plurale, per realizzare una serie di finalità: fornire un contributo decisivo al contenuto nel Piano di azione sul biologico, che costituisce uno strumento di regolazione dell’economia molto importante perché utilizza la pianificazione pubblica per indirizzare l’attività di imprese private; per finalità consultive, di natura tecnico-scientifica; per favorire le attività di promozione dei prodotti biologici e il coordinamento tra soggetti pubblici e operatori privati, scegliendo quindi un tipo di regolazione basata sul dialogo e sulla cooperazione pubblico-privato; per fini strategici, ossia l’ingresso o la conversione di aziende nel metodo biologico.

Il comparto biologico viene quindi sostenuto dalle disposizioni normative contenute nel testo in parola attraverso una pianificazione degli interventi pubblici per lo sviluppo di tale attività agricola, con un fondo dedicato per incentivare economicamente le produzioni e per la realizzazione del marchio biologico italiano, con il sostegno alla ricerca e alla formazione professionale.

La legge prosegue disciplinando alcune figure e alcuni strumenti volti alla produzione del metodo biologico: i Distretti biologici (art. 13), le Organizzazioni interprofessionali che operano nella filiera biologica (art. 14), gli Accordi quadro e le Intese di filiera per i prodotti biologici (artt. 15 e 16), le Organizzazioni di produttori biologici (art. 17).

In generale si può dire che la legge in esame sia un testo molto importante, che finalmente riesce a disciplinare in modo dettagliato un comparto sin qui regolato solo dal diritto dell’Unione europea e privo delle necessarie disposizioni da applicare a livello nazionale.

Inoltre, la stessa norma cura un aspetto importante della disciplina del settore: il ruolo dei poteri pubblici, con funzioni di stimolo, coordinamento, regolazione e soprattutto incentivo e promozione dell’attività economica destinata alla produzione biologica.

Questa scelta è coerente con le recenti iniziative adottate dall’Ue sotto l’ombrello del Green New Deal, come le Comunicazioni Farm-to-Fork e Biodiversità e lo è perché si stabilisce che con vari strumenti le istituzioni pubbliche si facciano portatrici e promotrici del cambiamento che si vuole raggiungere, in special modo quello della transizione ecologica.

Questo passa necessariamente dalla promozione di nuovi metodi produttivi, a basso impatto ambientale, che devono essere sostenuti, incentivati e protetti dalle norme pubbliche. Come per l’agricoltura e la produzione alimentare biologica.

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