Nel sistema di regolazione della sicurezza alimentare un ruolo importante è affidato ai controlli pubblici sul rispetto, da parte di soggetti privati, delle prescrizioni in termini di salubrità e tutela della salute.

Come ha dimostrato perfettamente proprio il caso del Covid-19, se i controlli nazionali e locali sulla sicurezza dei prodotti non vengono eseguiti correttamente, con la giusta frequenza e con la capacità di incidere con efficacia sulle garanzie di salubrità degli alimenti, anche la presenza di standard, norme e istituzioni finalizzate e a tutelare la sicurezza alimentare rischiano di perdere di incisività nel raggiungimento degli obiettivi per cui sono state previste.

Di più, in un mondo globalizzato servono sistemi di controllo comuni, che adottino i medesimi criteri e rispettino le stesse procedure.

A riguardo, è utile prendere in esame la riforma adottata nel 2017 (ma entrata in vigore solo nel 2019) nell’Unione europea, con l’adozione del Regolamento UE n. 625/2017. Questo concerne i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall’UE in diversi settori della produzione alimentare e mangimistica e si basa su un pacchetto di norme comuni, europee, e strumenti e poteri attuativi demandati a livello nazionale, agli Stati.

Il campo di applicazione, come detto, concerne diversi aspetti del settore agro-alimentare: la sicurezza, l’integrità e la salubrità di cibi e mangimi in tutte le fasi della filiera; l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi; le prescrizioni in materia di salute animale, per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi; la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; l’importazione e l’esportazione di beni alimentari e animali; l’uso e l’etichettatura delle indicazioni e denominazioni di origine (DOP, IGP, ecc.).

Il Reg. UE n. 625/2017 ha il duplice fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo sui controlli, inglobando materie diverse dell’agroalimentare in un unico testo e di stabilire una disciplina armonizzata a livello UE per l’organizzazione di tali attività con riferimento all’intera filiera alimentare: da un lato mantiene armonizzata e di natura sovranazionale la disciplina regolatoria dell’agroalimentare, dall’altro, poiché il settore in parola ha delle componenti fortemente ancorate al territorio e ai caratteri locali, l’attuazione e l’esecuzione specifica delle norme comuni – con un margine di discrezionalità che potrà essere di volta in volta più o meno ampio – avvengono a livello nazionale e locale.

Nello stabilire una serie di norme comuni per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani, il Regolamento n. 625 riconosce che siano gli Stati membri ad avere la competenza di rendere effettiva tale legislazione unitaria, svolgendo direttamente le attività ufficiali di controllo (che comprendono anche poteri ispettivi, di verifica formale, sanzionatori, ecc.). Sono infatti gli stessi Stati a designare le autorità competenti a svolgere i controlli previsti dal Regolamento, giacché nella posizione migliore (Considerando n. 26, Reg. n. 625) per effettuare tale scelta. La norma europea fa comunque salvo il potere di intervento in base al principio di sussidiarietà in capo all’Unione (Considerando n. 99, Reg. n. 625).

La disciplina presa in esame uniforma sia i contenuti dell’azione regolatoria nel settore, sia le modalità di azione, le procedure, i poteri e le forme con cui tale azione deve essere posta in essere (da attori sovranazionali e nazionali o locali), sia, infine, i modelli organizzativi, dando luogo a un sistema a rete in cui competenze, funzioni e alcune modalità di attuazione e organizzative sono predefinite dalla disciplina europea e gli Stati nazionali sono in collegamento tra loro e con le istituzioni dell’Unione.

La ratio seguita è quella di una governance comune che accentra la regolazione del settore, cercando, al contempo, di trovare un non facile equilibrio tra due necessità, entrambe fondamentali per la tenuta del sistema: quella di preservare le politiche delle amministrazioni domestiche su temi che presentano sensibilità differenti a livello locale e quella di prevedere norme comuni che consentano lo sviluppo uniforme di un settore economico strategico per tutta l’area interessata, segnatamente sotto il profilo degli scambi commerciali.

Inoltre, la scelta di qualificare quello dei controlli come un sistema, ancorandolo alla necessità di conformità al regolamento n. 625, pone in essere un modello di regolazione a rete, al contempo sovranazionale e transnazionale: le autorità di settore non rispondono solo ed esclusivamente a un indirizzo amministrativo e a norme nazionali, ma fanno sistema con i propri omologhi negli altri Stati membri e con la Commissione europea, nel rispetto di principi e norme comuni. Per fare questo sono chiamati ad adeguare la propria struttura organizzativa, funzionalizzandola allo svolgimento di attività esecutive il più possibile coerenti e conformi con la disciplina Ue. Il sistema è settoriale (riguarda solo l’agroalimentare), transnazionale (mette in comune tutti gli stati membri) e composito (prevede funzioni, poteri, soggetti e attività che coinvolgono sia l’Unione sia gli Stati).

Dalla creazione del modello descritto si auspica una semplificazione e una velocizzazione dei controlli, a vantaggio di una maggiore efficienza.

Il modello descritto è molto interessante e da giudicare positivamente, in un’ottica che tende a dare priorità all’armonizzazione di un’attività cruciale nell’ambito della regolazione della food safety: se i controlli non rispondono a criteri e approcci comuni, infatti, rischiano di vanificare gli obiettivi di tutela della salute e di libera circolazione dei prodotti, che sono al centro della disciplina europea del settore.

Perché il giudizio sia positivo, però, sarà necessario che gli standard di tutela siano elevati, affinché la protezione della salute non venga sacrificata – come più volte in passato – a vantaggio del free trade.

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